

(marzo 2008) I compiti e il ruolo dell'Agenzia dei diritti fondamentali nell'UE
Il 1° Marzo 2008 ha compiuto un anno l’Agenzia per i diritti fondamentali dell’Unione Europea. Con Regolamento (CE) 168/2007 lo scorso anno si è proceduto all’istituzione di tale struttura che ha sostituito l’Osservatorio Europeo dei fenomeni razzisti e xenofobici fino ad allora operante, succedendogli giuridicamente e assumendosi tanto i precedenti diritti ed obblighi nonché gli impegni finanziari contratti dallo stesso, quanto le ulteriori attribuzioni accordate rispetto al precedente regime in vigore.
L´Agenzia effettua ora il monitoraggio sulla situazione generale del rispetto dei diritti fondamentali nell’ambito di un quadro quinquennale che ne definisce più puntualmente i settori tematici (non limitati, dunque, ai soli razzismo, xenofobia ed intolleranza, che rimangono comunque ricompresi) all’interno dei quali può esercitare la sua azione risultando complessivamente investita di tali compiti:
Inoltre l´Agenzia coopera sia con la società civile principalmente per promuovere la diffusione capillare delle informazioni e delle conoscenze in materia, che con organismi internazionali, comunitari e nazionali aventi analoghe funzioni (Consiglio d’Europa, Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, Organizzazioni governative nazionali ed organismi pubblici in genere). In tale frangente lo scopo è soprattutto quello di evitare sovrapposizioni programmatiche e/o duplicazioni negli interventi operativi elaborando insieme la complessiva strategia d’azione da adottare.
L´Agenzia è aperta alla partecipazione dei paesi candidati all’adesione, e su decisione del Consiglio può fornire assistenza anche all’insieme di quegli Stati che si trovano ancora nella fase di monitoraggio susseguente alla sottoscrizione con l’Ue dell’accordo di stabilizzazione ed associazione (nella situazione attuale: Albania, Montenegro, Croazia, Macedonia) risultante essere il passo preliminare obbligatorio che tutti gli Stati non-UE devono effettuare per poter poi inoltrare la successive richieste di pre-adesione ed adesione all’Unione.
Proprio in questa fase la funzione della novella Agenzia diviene cruciale posto che fra i doveri da adempiere spettanti a quegli Stati in questione (tanto dei primi quanto di questi ultimi), oltre all’allineamento della legislazione nazionale al diritto comunitario per ciò che attiene agli aspetti politici, economici e commerciali di riferimento, si prevede anche la piena conformazione del proprio ordinamento all’indefettibile tutela dei diritti umani ed al rispetto dei principi fondamentali comuni alle tradizioni costituzionali dei Paesi membri che, come stabilito nel Consiglio Europeo di Copenaghen del 1993, sono elevati al rango di parametri costituzionali inderogabili nel processo di progressivo ingresso nell’Unione.
(Carlo Diana)