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La Convenzione relativa allo status dei rifugiati: uno strumento ancora valido?

(19/06/09) Il prossimo 20 giugno si celebra la Giornata mondiale del rifugiato. Finalità di questa celebrazione è di promuovere una cultura ed un esercizio effettivo e corretto del diritto di asilo, che si annovera tra i diritti umani fondamentali riconosciuti dai principali strumenti convenzionali internazionali... >>>

immagine di mappamondo La tutela giuridica dei rifugiati – Un primo dettato normativo in materia di diritto di asilo lo si rinviene all’Articolo 10, comma 3 della Costituzione della Repubblica italiana, il quale sancisce che “[l]o straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”.
Nella comunità internazionale un complesso articolato di norme garantisce un´effettiva tutela dei richiedenti diritto d’asilo. La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo riconosce il principio secondo cui “[o]gni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni” (Articolo 1, comma 1). Architrave del regime internazionale di tutela dei rifugiati è, tuttavia, la Convenzione delle Nazioni Unite per i Rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951. Questa Convenzione si applica ad ogni individuo che “temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi” (Articolo 1, lettera A, paragrafo 2). La Convenzione definisce anche gli obblighi del rifugiato nei confronti dei governi ospitanti e limita ragionevolmente l’applicabilità del diritto d’asilo, che non potrà essere invocato qualora il richiedente sia ricercato per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite, quali crimini contro la pace, crimini di guerra o crimini contro l’umanità.
Questo primo strumento era inizialmente limitato a proteggere i rifugiati principalmente europei provocati dalla seconda guerra mondiale, ma un Protocollo del 1967 ne ha esteso il raggio d’azione sulla spinta delle dimensioni globali assunte dal problema dell´esodo forzato. Il documento originario ha anche ispirato la stesura di strumenti regionali, quali la Convenzione africana sui rifugiati del 1969 e la Dichiarazione latino-americana di Cartagena del 1984. A garanzia della Convenzione – ratificata da 146 Stati – e di un´adeguata tutela del regime di tutela previsto è preposta sin dagli inizi del 1951 una specifica agenzia specializzata delle Nazioni Unite, l’Alto Commissariato per i Rifugiati.

Una nuova categoria di rifugiati: i “rifugiati ambientali” - Con il mutare delle tendenze globali dei flussi migratori e con l’aumento drammatico dei flussi di popolazione verificatisi negli ultimi anni sono emersi alcuni dubbi sull’attualità ed efficacia della Convenzione per i Rifugiati.
Il principale elemento di criticità è rappresentato dai cosiddetti “rifugiati ambientali”, ovvero da coloro che sono costretti ad abbandonare – in taluni casi permanentemente – le loro terre a causa degli effetti avversi dei cambiamenti climatici, come desertificazione, intensificazione di uragani e cicloni tropicali oppure inondazioni dovute all’innalzamento del livello dei mari. Tutto questo ha avuto come risultato oltre 25 milioni di rifugiati. Secondo le previsioni del Panel Intergovernativo delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (IPCC) entro il 2050 si calcola che ci potrebbero essere 150 milioni di persone in fuga da terre rese inabitabili dal cambiamento climatico. In alcune aree del pianeta l´effetto risulta particolarmente devastante. Negli ultimi trent´anni l´estensione dei ghiacci ha subito una riduzione dell´8%. In Alaska e nel Canada occidentale la temperatura è aumentata di 3-4 gradi in 50 anni, un ritmo molto più alto della media globale. Entro la fine del secolo è prevista la sparizione dei ghiacci artici estivi e dei loro abitanti: dagli orsi polari alle foche.
Ancora più brutale sarà l´impatto sulle zone più densamente abitate del pianeta. Solo in Bangladesh (che rischia di vedere un quinto della sua superficie inghiottita dall´innalzamento del mare) nei prossimi anni si conteranno 20 milioni di “rifugiati ambientali”. Cicloni come quello che nel 1997 ha spazzato via in poche ore le case di un milione e mezzo di persone diventeranno sempre più frequenti. E l´ alluvione dell´estate scorsa conferma il trend: due terzi del Bangladesh, assieme alle regioni indiane dell’Assam e del Bihar, sono finiti sott´ acqua, la vita di più di 50 milioni di persone è stata messa in pericolo. La situazione è simile in molti paesi asiatici, a cominciare dalle Filippine, dove la stagione dei tifoni si allunga, come dimostrano le oltre mille vittime dei due tifoni che nei giorni scorsi hanno devastato il Nord del paese. Anche nelle aree asiatiche più interne la situazione è drammatica perché lo scioglimento dei ghiacciai crea una minaccia sempre più pressante per i villaggi costruiti sotto dighe naturali che si stanno rivelando insufficienti.
In Africa i livelli di pioggia diminuiscono da 30 anni e contemporaneamente aumentano alluvioni devastanti come quelle che da anni mettono in ginocchio il Mozambico. In particolare nell´Africa sub-sahariana, dove il 90% dei raccolti dipende dalle piogge che sono diminuite del 25% in 30 anni, il settore agricolo sarà condannato dal cambiamento climatico a un´ulteriore contrazione del 20%. Dato che l´agricoltura assicura il 70 % dell´occupazione e un terzo del PIL della regione, la pressione migratoria dalla sponda Sud del Mediterraneo appare destinata a subire una forte crescita.

Francesco Argese

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