

(21/11/07) La protezione dei rifugiati rappresenta una delle sfide più importanti per gli Stati membri dell’Unione europea. Nonostante molti Paesi europei si confrontino quotidianamente con flussi di richiedenti asilo, non si è ancora giunti a un sistema comune di gestione del problema. Questo l’argomento discusso durante il seminario sul recepimento delle direttive europee organizzato in questi giorni a Ferrara dal progetto regionale “Emilia-Romagna, terra d’asilo”. >>>
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Il 6 giugno del 2007
Attualmente esistono due diverse direttive – la 2004/83 sulla qualificazione e lo status di cittadini terzi o apolidi come rifugiati, e la direttiva 2005/85 sulle procedure per concedere o rifiutare il diritto d’asilo – stabilendo gli standard minimi per la qualificazione e le procedure e assicurando agli Stati membri la possibilità di garantire un alto livello di protezione.
Le direttive europee- La direttiva 2004/83 introduce due diversi tipi di protezione internazionale: lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria. Questo non significa che un richiedente debba scegliere per forza dall’inizio uno tra questi due casi. Dopo la richiesta di protezione, è compito del corpo d’esame decidere quale tipo di protezione concedere. Se un richiedente non è qualificato come rifugiato, può avere comunque l’opportunità di ottenere protezione internazionale. Nonostante
I principi guida garantiti dalla direttiva 2005/85 riguardano invece le procedure per esaminare le normali richieste d’asilo. Gli Stati membri dell’Unione Europea hanno il diritto di adottare provvedimenti speciali in due casi: per richieste successive (di persone che hanno già fatto richiesta nello Stato membro in questione) e, a determinate condizioni, per decidere se concedere alle frontiere l’autorizzazione ad entrare nel paese. Gli Stati membri possono altresì decidere se accelerare le pratiche, specialmente in casi poco convincenti, come la distruzione di carta d’identità, etc..
La situazione in Italia- In Italia i richiedenti di asilo continuano a confrontarsi con diversi problemi per ottenere lo status di rifugiato. Uno di questi riguarda l’autorizzazione del diritto di appello in caso di richiesta respinta.
E’ una vera sfida riuscire a portare un caso dinnanzi il Tribunale prima della scadenza (ed è possibile farlo 15 giorni dopo la notifica di decisone negativa), perché in questo breve periodo di tempo i richiedenti dovrebbero anche trovare un avvocato nonché i soldi per pagarlo visto che questo tipo di spese non sono sempre coperte dallo Stato. Inoltre, durante il processo d’appello il richiedente rimane sotto minaccia di espulsione perché non è prevista sospensione del suo status a questo livello. Esiste effettivamente la possibilità di richiedere l’autorizzazione a rimanere nel paese fino alla fine del processo, ma il risultato non è mai certo.
La trasposizione delle direttive europee dovrebbe migliorare la situazione visto che la direttiva 2005/85 prevede proprio il caso di sospensione dello status.
Numerosi esempi documentano l’assenza di una pratica unificata che garantisca sia aiuti finanziari ai richiedenti sia il diritto di rimanere nel Paese durante il processo d’appello. Questo porta inevitabilmente a valutazioni diverse di casi più o meno simili e, quindi, ad una generale confusione.
Le direttive europee non sono in grado di cambiare significativamente l’attuale situazione dei richiedenti asilo né in Italia né in altri paesi, in quanto sarebbe necessaria in primis una armonizzazione delle legislazioni statali in materia. Inoltre, non è poi così semplice cambiare pratiche nazionali in questo campo, ma queste direttive rappresentano comunque un punto di partenza per la creazione di un sistema comune più efficiente.
(Halina Sapeha)